Misure per il miglioramento della qualità dell'aria 2022/23 - Ordinanza Sindacale

Pubblicata il 29/12/2022

Tramite l’Ordinanza Sindacale n. 29 del 29.12.2022 sono riproposte su tutto il territorio comunale le misure per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico, valide fino al 30.04.2023. Tali misureper il miglioramento della qualità dell'aria, necessarie ai sensi della normativa vigente, sono di seguito sintetizzate come segue:

OBBLIGHI SEMPRE VALIDI:
- Obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;
- Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
 
DIVIETI E OBBLGHI NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 1 - SEMAFORO COLORE ARANCIO - E NEL CASO DI LIVELLO DI ALLERTA 2 - SEMAFORO COLORE ROSSO
Ai precedenti obblighi si aggiungono i seguenti divietie obblighi:
- Divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, anche in ambito rurale, (eventuali deroghe possono essere concesse solo con provvedimenti dell’autorità in materia fitosanitaria e si ricorda che è sempre vietato accendere fuochi all'aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi ai sensi dell’art. 16 “Difesa dei boschi dagli incendi” del Regolamento Regionale 07.02.2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale");
- Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale del D.M. 186/2017;
- Obbligo di abbassamento delle temperature di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici previste dall’art. 3, c. 1, del D.P.R. 74/2013 (19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, esclusi gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ex art. 3, c. 4, D.P.R. 74/2013). Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:
- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.
 
I LIVELI DI ALLERTA
Nei periodi in cui sono in vigore le ordinanze è prevista l’adozione di due livelli di allerta da applicarsi in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero per il PM10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
I due livelli di allerta comportano l'applicazione di misure aggiuntive rispetto a quelle base (livello verde), in particolare nei settori della circolazione veicolare e degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa.
L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base di nuove modalità di valutazione delle concentrazioni di polveri sottili. 
 ➡️  Nel semestre invernale 2021-2022 il bollettino è emesso il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo),  considerando: 
  • i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente nella stazione fissa di monitoraggio della qualità dell'aria situata al Giarol Grande, riferimento per l'agglomerato di Verona; 
  • i dati stimati attraverso un modello previsionale per il giorno in corso e i due successivi
 
🟠 Livello allerta 1 - ARANCIO
Si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto
  
🔴 Livello allerta 2 - ROSSO 
Si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3 da non superare per più di 35 giorni l'anno) misurato e previsto.
 
 ➡️ Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo; per il rientro al livello verde sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero misurati e previsti. 
 
 
ARPAV rende disponibili le mappe di previsione del PM10 aggiornate quotidianamente, di norma, entro le 9.30.

Allegati

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Allegato Ordinanza 29 del 29-12-2022.pdf 3.19 MB

Categorie AMBIENTE

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