Informativa IMU 2020

Imposta Municipale Unica

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC). Dal 01.01.2020 è stata quindi abolita la TASI mentre l’IMU è stata ridisciplinata – per comodità la si definisce “nuova IMU” – ed è rimasta inalterata la TARI.

agg. 03/12/2020

L’Imposta Municipale Propria (IMU) che i Contribuenti sono tenuti a versare per l’anno 2020 è ora pertanto disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Per l’anno 2020 non è dovuta TASI mentre è dovuta l’IMU.

PAGAMENTO IMU 2020
Sono rimaste invariate le scadenze per i versamenti in acconto ed a saldo dell’imposta.
PRIMA RATA (ACCONTO): 16 GIUGNO 2020
SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2020
ACCONTO 2020
In sede di prima applicazione dell’imposta per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere, calcolata sulla base delle aliquote del 2019, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della Legge 160/2019.

SALDO 2020
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno andrà eseguito, a conguaglio di quanto versato in acconto a giugno, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote per l’anno 2020 ed in considerazione degli elementi previsti dal Regolamento di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27/07/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova IMU e con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27/07/2020 sono state determinate le aliquote applicabili per l’anno 2020:

Tipologia immobile Categoria catastale Aliquota Note
Abitazioni principali e relative pertinenze ammesse + abitazioni principali equiparate per legge e per regolamento, escluse categorie A/1, A/8 e A/9. da A2 a A7 e
pertinenze
C2, C6 e C7
Esenti per legge
Abitazioni principali di lusso e relative
pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
A1, A8, A9 e
pertinenze
C2, C6 e C7
0,54%
con detrazione
€ 200,00
somma aliquota 0,4% (IMU) + 0,14% (TASI)
Abitazioni concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9.
Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%.
Da A/2 a A/7 e pertinenze
C/2, C/6 e C/7
0,90% somma aliquota 0,76% (IMU) + 0,14% (TASI)
Immobili diversi dalle abitazioni principali:
– abitazioni a disposizione, vuote, affittate o concesse in uso o in comodato a non residenti;
– pertinenze eccedenti quelle ammesse.
da A1 a A9

C2, C6 e C7

0,90% somma aliquota 0,76% (IMU) + 0,14% (TASI)
Immobili ad uso abitativo locati con contratto concordato ex L.431/1998 – riduzione dell’imposta del 25% 0,90% somma aliquota 0,76% (IMU) + 0,14% (TASI)
Uffici e studi privati
Negozi e botteghe
Laboratori per arti e mestieri
A10
C1
C3 e C4
0,90% somma aliquota 0,76% (IMU) + 0,14% (TASI)
Capannoni industriali, commerciali e a
destinazione speciale, alberghi e pensioni, istituti di credito e assicurazioni
da D1 a D8 0,90%
allo Stato
somma aliquota 0,76% (IMU) + 0,14% (TASI)
“Beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non locati Tutte 0,14% aliquota 0,14% (TASI)
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola D10 o con annotazione di ruralità 0,10% Aliquota 0,10% (TASI)
Terreni agricoli Esenti Esenti per legge dal 01.01.2016
Aree edificabili 0,90% somma aliquota 0,76% (IMU) + 0,14% (TASI)
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI
Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della Legge 160/2019 l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’Imposta Municipale Propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

  1. alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
E’ inoltre, assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
In base al comma 749 della Legge 160/2019, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RESIDENTI ALL’ESTERO
Tutti i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE sono soggetti ad IMU.

La legge 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Per i residenti all’estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico bancario seguendo le istruzioni indicate nel sito internet.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
E’ confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Refrontolo.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nel comune di Pieve di Soligo l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze), a condizione che questo non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

La riduzione della base imponibile del 50% può continuare ad essere applicata in caso di decesso del comodatario qualora nell’immobile risiedano il coniuge e i figli minori.

Usufruiscono della riduzione del 50%, se concesse in comodato unitamente all’abitazione, anche le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Il comodante, che deve risiedere nel Comune di Refrontolo, può usufruire dell’agevolazione se oltre all’immobile concesso in comodato, ed eventualmente all’abitazione principale, non possiede altri immobili ad uso abitativo, anche in quota parte, sul territorio nazionale, come ad esempio una seconda casa. Può usufruirne se possiede, ad esempio, magazzini, negozi, uffici, terreni.

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del contratto il comodante è tenuto a presentare la dichiarazione IMU sul modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%).

Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98).

Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la medesima riduzione del 25%.

Per la determinazione del canone concordato vige a Refrontolo il nuovo Accordo Territoriale del 15.12.2017, con la nuova suddivisione in zone, firmato dalle Associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017.

In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l’assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l’attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Per avere diritto alle agevolazioni dalla data di inizio del contrattooccorre consegnare la copia del contratto registrato e vidimato da una delle Associazioni, o corredato dell’attestato di rispondenza, all’Ufficio Tributi di Refrontolo, entro 30 giorni dalla data della registrazione.

Per i contratti stipulati entro il 31/12/2017 non è necessaria l’attestazione di rispondenza.

TERRENI
Nel Comune di Pieve di Soligo i terreni agricoli sono esenti da IMU.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il comma 761 della legge 160/2019 ha modificato il modo di calcolare il mese di possesso:
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Calcolo dell’imposta per i fabbricati
La base imponibile dell’imposta per i fabbricati è costituita dal valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
  • 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5)
  • 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1
Il calcolo dell’imposta sarà quindi:
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l’aliquota prevista
Calcolo dell’imposta per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9
Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l’aliquota prevista – detrazione

Calcolo dell’imposta per le aree fabbricabili

Il calcolo dell’imposta per le aree edificabili è il seguente:

Valore base imponibile X l’aliquota prevista
Per le aree fabbricabili, il valore della base imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune ha deliberato con D.G.C. n. 110 del 12.12.2019 i valori indicativi delle aree edificabili anno 2020 aventi valore orientativo; detti valori non si applicano in caso di atti di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendite, successioni, etc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, dalla data di inizio lavori e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore della base imponibile va riferito alla potenzialità edificatoria complessiva del lotto nel caso di interventi ricadenti in aree edificabili in base alla pianificazione urbanistica vigente, mentre per gli interventi che ricadono in zona agricola il valore dovrà essere individuato tenendo conto del volume urbanistico previsto dal progetto.

Nel caso di interventi di costruzione in lotti interessati dalla presenza di altri fabbricati iscritti con rendita al catasto edilizio urbano, di accatastamenti parziali (con attribuzione della rendita catastale) di unità immobiliari progressivamente ultimate o nel caso di lavori edilizi che interessino solo alcune delle unità immobiliari presenti nel lotto (interventi di ampliamento, ristrutturazione parziale, etc.), il valore dell’area edificabile corrispondente va riferito unicamente alle parti non ultimate tenuto conto delle volumetrie previste dal progetto.

Le unità immobiliari iscritte in categorie catastali fittizie qualora riferite ad unità immobiliari oggetto di interventi edilizi non ultimati scontano l’imposta sull’area edificabile corrispondente al volume urbanistico dell’unità immobiliare.

I fabbricati già iscritti al catasto edilizio urbano interessati da interventi edilizi che non ne precludono l’utilizzo nel corso dei lavori, scontano l’imposta in qualità di fabbricati in base alla rendita catastale.

Il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare il valore IMU delle aree edificabili, utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dal Ministero entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. Tale dichiarazione va ripresentata ogni qual volta intervengano variazioni o per l’adeguamento ai valori indicativi deliberati dalla Giunta Comunale.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Scadenza acconto o unica soluzione 16 giugno 2020 e saldo entro il 16 dicembre 2020.

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.

Codici tributo per modello F24
Codice catastale Comune di Pieve di Soligo: H220
tributo codice descrizione
IMU di competenza del Comune
3912 IMU – abitazione principale e pertinenze
3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU – terreni agricoli
3916 IMU – aree edificabili
3918 IMU – altri fabbricati
3930 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE
Codice tributo di nuova istituzione
competenza Comune
3939 IMU – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
IMU di competenza dello Stato 3925 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO
Si ricorda che il versamento dell’IMU 2020 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell’imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della legge 160/2019.

La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune e l’aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.

Clicca su Calcolo IMU 2020 per effettuare, anche da casa, il calcolo dell’IMU e la stampa del modello di pagamento (F24).

Il modello F24 in bianco è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Informativa in formato PDF

Circolare Ministero Economia e Finanze n. 1 DF/2020

Pagina aggiornata il 17/11/2023

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