Informativa IMU 2022 sintetica

Imposta Municipale Unica

A decorrere dal 01.01.2020 la “nuova” IMU istituita dall’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019, ha assorbito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) che pertanto non è più dovuta.
SCADENZE DI VERSAMENTO
  • 1^ RATA entro 16 giugno 2022
  • 2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2022
      oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2022
MODALITA’ DI CALCOLO ON LINE Sul sito del Comune, è disponibile il programma per il calcolo automatico dell’IMU e la stampa del modello F24.
REGOLAMENTO E ALIQUOTE
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27.07.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova IMU in vigore dal 01.01.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2022 sono state determinate le seguenti aliquote applicabili per l’anno 2022:
Tipologia immobile Aliquota
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi da quelli elencati di seguito 0,90%
Abitazioni principali escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ammesse Esenti per legge
Abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ammesse
0,54%
con detrazione
€ 200,00
Abitazioni e relative pertinenze ammesse concesse in comodato, con contratto regolarmente registrato, dal soggetto passivo a genitori/figli/coniuge superstite del comodatario in presenza di figli minori che le utilizzano come abitazione principale, escluse categoria A/1, A/8 e A/9.
Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%
0,90%
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse locate con contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 – riduzione dell’imposta del 25% 0,90%
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 0,90%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con L. 133/94 (D/10 o con annotazione di ruralità) 0,10%
Terreni agricoli
Esenti per legge
a Refrontolo
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
ad esclusione della categoria D/10
0,90%
di cui 0,76% riserva Stato
Beni merce: Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non locati Esenti per legge
Aree edificabili 0,90%
 NOVITA’ ANNO 2022
  • MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art.1, c. 743, della L. n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022).
Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
  • ESENZIONE IMU “BENI MERCE” (art.1, comma 751, della L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020).
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
  • ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del D.L. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).
La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019”. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30.06.2023.
  • ESENZIONE IMMOBILI CAT. D/3 (art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020).
Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione del versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografi, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
CODICE TRIBUTO per modello F24 da indicare per la Quota spettante al COMUNE CODICE TRIBUTO per modello F24 da indicare per la QUOTA spettante allo STATO
Abitazioni principali 3912 —————-
Fabbr. rurali ad uso strumentale 3913 —————-
Terreni agricoli 3914 —————-
Aree fabbricabili 3916 —————-
Altri immobili 3918 —————-
Fabbricati Cat. D 3930 3925
Fabbr. costr. e dest. alla vendita 3939 —————-
Codice catastale del Comune di REFRONTOLO H220

Il versamento dell’IMU dovuta va effettuato interamente al Comune, utilizzando i codici tributo sotto indicati:

Per gli immobili di Cat. D l’imposta pari all’aliquota base (0,76%) deve essere versata allo Stato mentre la quota eccedente (0,14%) deve essere versata al Comune.

Modalità di pagamento: il pagamento può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche, gli uffici postali o in via telematica.

cittadini residenti all’estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 possono versare l’importo dovuto sul conto corrente del Comune di Refrontolo – IBAN: IT38N0533661921000040564970 – Codice BIC: BPPNIT2P – indicando nella causale “Codice fiscale del contribuente – IMU 2022”.

Arrotondamenti: ai sensi dell’art. 1, c. 166 L. 296/2006 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo”.

Versamento minimo: quando l’importo annuo da versare risulta, per effetto dell’applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a € 12,00, non deve effettuare alcun versamento.

Pagina aggiornata il 17/11/2023

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