Per l’anno d’imposta 2017 sono confermate tutte le novità introdotte dal 1° gennaio 2016.
- non è dovuta TASI né per i possessori né per gli occupanti/inquilini, quando l’immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);
- è confermata la disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato Istruzioni, Modello dichiarazione IMU, Risoluzione N.1/DF
- non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli;
- è confermata la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 (Istruzioni, Modello dichiarazione).
Per entrambi i tributi le scadenze sono le seguenti: acconto entro il 16 giugno 2017 e saldo entro il 16 dicembre 2017.
Aliquote IMU e TASI per l’anno 2017
Sono confermate le aliquote dello scorso anno.
IMU Aliquote
Abitazioni principali e relative pertinenze di tutte le categorie, escluse A1, A8, A9 |
esenti |
Aliquota di base | 0,76% |
Abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze annesse |
€ 200,00 |
Fabbricati rurali strumentali | esenti |
Terreni agricoli (condotti o meno) dal 01.01.2016 |
esenti per legge |
TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze di tutte le categorie escluse A1, A8, A9 |
esenti |
Abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze ammesse |
0,14% senza detrazioni |
Altri immobili diversi dalla abitazione principale | 0,14% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) |
0,14% |
Aree fabbricabili | 0,14% |
Fabbricati rurari strumentali | 0,10% |
Quota a carico dell’occupante (inquilino non residente, conduttore, comodatario non residente) 30%.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessivamente dovuta per l’anno (acconto e saldo) è inferiore ad euro 12,00.
Pagina aggiornata il 17/11/2023