CHIUSURA AL PUBBLICO E DIVIETO DI ACCESSO AL COMPENDIO “MOLINETTO DELLA CRODA”

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EMESSA ORDINANZA N. 27 IN DATA 26/07/2025 AVENTE AD OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO CON DIVIETO DI ACCESSO (ECCETTO AUTORIZZATI) AL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "MOLINETTO DELLA CRODA".

Data:

26 Luglio 2025

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Descrizione

IL SINDACO

 VISTA l’ordinanza n. 25 in data 24/07/2025 con la quale si ingiungeva il divieto di accesso al Compendio immobiliare denominato Molinetto della Croda per le condizioni meteo che prevedevano criticità idrogeologica e idraulica, emesso dalla Regione del Veneto alle ore 14:00 del giorno 24/07/2025;

DATO ATTO che a causa delle copiose piogge avvenute il giorno 24/07/2025 e non ancora cessate, le strutture del Molinetto della Croda hanno subito ingenti danni e l’area intorno risulta devastata da acqua e detriti, il compendio intero non presenta caratteristiche di sicurezza per consentire l’accesso di visitatori;

DATO ATTO altresì che le condizioni meteo permangono instabili ed i fenomeni locali, anche di forte intensità, non sono prevedibili;

CONSIDERATA la necessità di continuare ad impedire a scopo precauzionale, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, l’accesso al compendio immobiliare denominato “Molinetto della Croda” da oggi, sabato 26/07/2025, e fino a cessata esigenza, e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza essenziali per il pubblico;

 VISTO l’art. 7 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse della pubblica incolumità), non viene comunicato l’avvio del procedimento;

 VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n°267;

O R D I N A

 

Il divieto di accesso a visitatori, a piedi o con qualsiasi mezzo, eccetto gli autorizzati, al compendio immobiliare denominato Molinetto della Croda, da sabato 26/07/2025 e fino a cessata esigenza.

É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

DISPONE

 che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;

La Polizia Locale e gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 28/07/2025, 08:35

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